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Diritto di famiglia

Il diritto di fam. comprende le norme giur. che riguardano il Matrimonio, i beni matrimoniali, il Divorzio e la separazione, i figli e i parenti, lo stato civile e la Tutela. Fino al 1912, quando entrò in vigore il Codice civile (CC), l'ordinamento in materia era di competenza cant.; sul piano fed. vigeva unicamente la legge sugli atti dello Stato civile e il matrimonio (1874), che aveva introdotto il matrimonio civile e uno stato civile laico, unificandone la registrazione e la certificazione.

Dal ME al XVIII sec. l'autorità domestica e protettrice risiedeva nelle mani del capofam. (Diritto del padre di famiglia), che possedeva un diritto di punizione sugli ab. della casa. La comunità domestica, autonoma sul piano giur., era rappresentata verso l'esterno dal rispettivo capofam., che rispondeva della condotta dei suoi componenti; una donna entrata a far parte del casato attraverso il matrimonio e i figli che metteva al mondo sottostavano alla sua autorità, a quella del marito e padre nel nucleo fam. ristretto. La Chiesa fu la prima istituzione a limitare, per motivi dottrinali, l'autonomia della comunità domestica, creando le basi di un Diritto matrimoniale; questa sua competenza derivava dalla natura sacramentale delle nozze, divenuta dogma nel 1439. La Chiesa difendeva inoltre i principi della monogamia, del consenso (consensus facit nuptias: quarto Concilio lateranense, 1215) e dell'indissolubilità; il matrimonio consensuale si opponeva alla pratica dominante del contratto concordato dalla fam. senza l'assenso della sposa. La chiarezza delle regole del diritto canonico consentì in breve tempo alla Chiesa di esercitare un monopolio sul matrimonio e di regolare aspetti quali gli Impedimenti matrimoniali (anche nell'ambito della parentela), la menz. dello stato di fam. in registri di battesimo, le pubblicazioni, l'illegittimità e la separazione; il divorzio fu proibito. La Riforma soppresse il carattere sacramentale del matrimonio, ma conservò il principio secondo cui la legislazione e la giustizia in materia dovessero restare di competenza della Chiesa e delle sue istituzioni (Concistoro). Entrambe le confessioni ritenevano che tale competenza rientrasse nel loro diritto di sorveglianza sui costumi della comunità religiosa locale. L'autonomia delle fam. continuò per contro a prevalere nell'ambito delle questioni riguardanti il diritto dei beni matrimoniali.

La Rivoluzione franc. secolarizzò il diritto matrimoniale e dispose la libertà del matrimonio dalle ingerenze dello Stato. Il Codice napoleonico del 1804, che tornò a limitare tale libertà, regolava lo stato civile, il matrimonio, il divorzio, il rapporto con i figli (Diritto del bambino), l'Adozione, la potestà domestica e la tutela nel primo libro, il diritto dei beni matrimoniali nel terzo. Quel testo, adottato da vari cant. lat., rinunciava però a una regolamentazione unitaria del diritto di fam. Anche il Codice civile per le province ereditarie ted. del 1811 (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer), che servì da modello per le codificazioni del diritto privato nei cant. Berna, Argovia, Lucerna e Soletta, non contemplava una parte unitaria sulla materia. La prima Codificazione in assoluto del diritto di fam. nel suo insieme, a cui venne dedicato uno spazio ad hoc, fu quella del Codice di diritto privato del cant. Zurigo, i cui estensori furono evidentemente influenzati dalle lezioni di Friedrich Carl von Savigny. Seguirono altri codici di diritto privato con una parte specifica sul diritto di fam. nei cant. Sciaffusa, Turgovia e Zugo, e bozze analoghe vennero elaborate anche nei cant. Basilea Città e Appenzello Esterno.

Dopo i lavori preliminari compiuti nella seconda metà del XIX sec. per una codificazione unitaria del diritto civile, nel 1907 l'Assemblea fed. approvò all'unanimità il CC. Il diritto di fam., che segue il diritto delle persone e precede il diritto successorio e i diritti reali, ne costituisce il secondo libro. Il suo estensore, Eugen Huber, pose il diritto delle persone e quello di fam. nella parte iniziale in quanto sono "le basi dell'intero ordinamento del diritto privato" e quindi costituiscono i "presupposti dell'esistenza di tutti i diritti patrimoniali"; ciò gli permise quindi di rinunciare a una parte generale. Il diritto di fam. regola il fidanzamento, la capacità al matrimonio, la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio, la sua nullità, il divorzio, gli effetti del matrimonio e il diritto dei beni matrimoniali, il sorgere e gli effetti della filiazione, la paternità e il suo riconoscimento, l'adozione, l'autorità parentale, la sostanza del figlio, la comunione di fam. e la tutela (tema che rileva sia dal diritto pubblico sia da quello privato). La revisione del diritto di fam., iniziata nel 1972, è avvenuta in cinque tappe. La prima ha portato alle nuove norme sull'adozione, la seconda a quelle sui figli e la terza ha regolato la privazione della libertà a scopo d'assistenza (in vigore risp. dall'1.4.1973, dall'1.1.1978 e dall'1.1.1981). Una revisione sostanziale è stata quella del diritto matrimoniale (effetti del matrimonio in generale, regime matrimoniale dei beni, diritto successorio), entrata in vigore tre anni dopo la votazione popolare del 1985. L'ultima tappa ha portato alle nuove norme sul divorzio, in vigore dall'1.1.2000.

Riferimenti bibliografici

  • E. Huber, System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, 4, 1893
  • G. Le Bras, «La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l'an mille», in Dictionnaire de Théologie catholique, 9, 1927, 2123-2317
  • A. Esmein, R. Génestal, Le mariage en droit canonique, 1929
  • A. Dufour, Le mariage dans l'école allemande du droit naturel moderne au 18e siècle, 1971
  • D. Schwab, Geschichtliches Recht und moderne Zeiten, 1995, 101 sg.
  • AA. VV., Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 200212
  • A. Dufour, Mariage et société moderne, 1997
  • J.-F. Poudret, Coutumes et coutumiers, 3, 2002
  • R. Siffert, Verlobung und Trauung, 2004
Link

Suggerimento di citazione

Theodor Bühler: "Diritto di famiglia", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 24.10.2005(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/027303/2005-10-24/, consultato il 28.03.2024.