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Tribunali

Il presente articolo verte sull'insieme degli organismi e istituzioni preposti all'amministrazione della giustizia. Fino alla fine dell'età moderna si assistette alla coesistenza e alla sovrapposizione di giurisdizioni di diritto pubblico e di diritto privato. Solo dal XIX sec. lo Stato considera l'ambito della giustizia come una sua prerogativa e, basandosi sul monopolio della violenza fisica legittima, concentra la maggior parte delle forme di giurisdizione nelle sue mani.

La giustizia prima del 1800

Origine ed evoluzione

Nel diritto germ., autore e vittima di un'infrazione non si contrapponevano come individui, ma come appartenenti a fazioni o gruppi parentali, che si facevano giustizia da soli (vendetta, faida) o si accordavano su un risarcimento pecuniario. Per essere efficace, l'amministrazione della giustizia doveva quindi basarsi su un potere in grado di imporre la legge anche contro le resistenze delle parti in causa. Per il territorio imperiale, che includeva anche l'odierna Svizzera, nell'alto ME assunse un carattere esemplare la giurisdizione franca. Fondata sull'autorità del re e dei suoi rappresentanti (conti, balivi) e sull'azione congiunta di giudici e assessori, sotto il regno di Carlomagno fu ampliata e suddivisa in bassa e alta giustizia. In origine quest'ultima si limitava a comminare ammende e pene riparatrici, tranne per i colpevoli colti in flagrante. In seguito al movimento delle paci territoriali promosso dai sovrani germ., dall'XI-XII sec. essa si estese anche alla giustizia criminale.

L'alta giustizia spettava al re ted. (risp. al suo tribunale) in qualità di giudice supremo. Affinché fosse rispettata ovunque, il sovrano la delegava a conti e balivi. Quale feudo della nobiltà divenne però ereditaria e di fatto fu sottratta alla sovranità giurisdizionale del monarca risp. dell'Impero, anche per effetto dei relativi privilegi (privilegium de non evocando e de non appellando) concessi a signorie laiche ed ecclesiastiche e a città. Nel territorio sviz., già dal X sec. non furono più i sovrani ma i duchi di Svevia (più tardi i von Zähringen e gli Asburgo) a conferire la dignità di giudice.

Sin dal XIII sec. la carica di langravio divenne ereditaria; i langraviati e le rispettive giurisdizioni criminali (Landgerichte) potevano essere trasmessi per via ereditaria, divisi, impegnati o venduti alla stregua di un bene privato (allodio). Fino al 1400 ca. all'interno della maggior parte di queste giurisdizioni esistettero territori esenti (nell'Alta Argovia ad esempio pari a due terzi del totale). Nel XIV e XV sec. città e cant. rurali - ad esempio Lucerna (1379), Berna (1389), Zugo (1400), Glarona e Untervaldo (1415) - iniziarono ad appropriarsi della giustizia criminale e a creare proprie alte giurisdizioni esenti. I cant. conf. tentarono sistematicamente di sottrarsi al tribunale imperiale di Rottweil e alla Camera imperiale (1499). Tale affrancamento, risp. la sovranità conf. in materia di giustizia, fu formalmente riconosciuto con la pace di Vestfalia (1648).

La giustizia medievale era caratterizzata da una struttura a due livelli: il primo, sovraordinato, faceva capo al sovrano risp. all'Impero; il secondo, subordinato, a principi, città, collettività rurali e privati. Entro il XV sec. inoltrato, queste giurisdizioni di secondo livello, in quanto beni patrimoniali trasmissibili per via ereditaria e negoziabili, si frazionarono sempre più. In seguito le signorie territoriali - in analogia ai principati nell'Impero - ne divennero titolari tramite acquisto, conquista o pegno e, appellandosi alla loro funzione di garanti della pace territoriale, rivendicarono la sovranità in materia di giustizia su interi territori.

Principali forme di giurisdizione

Il tribunale di Berna si riunisce nel 1470 per risolvere la disputa dei signori giustizieri (Twingherrenstreit). Illustrazione nell'Amtliche Berner Chronik (1483) di Diebold Schilling (Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.I.3, p. 94).
Il tribunale di Berna si riunisce nel 1470 per risolvere la disputa dei signori giustizieri (Twingherrenstreit). Illustrazione nell'Amtliche Berner Chronik (1483) di Diebold Schilling (Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.I.3, p. 94). […]

In base alle competenze, occorre distinguere tra giurisdizione ecclesiastica e civile e, all'interno di quest'ultima, tra alta e bassa giustizia. L'alta giustizia (o giustizia criminale), simboleggiata dalla gogna e dalla forca (patibolo), si occupava di delitti capitali, ossia di crimini contro la proprietà (furto, rapina) e l'incolumità fisica delle persone (assassinio, omicidio doloso, violenza carnale), puniti con la pena di morte, e di altre infrazioni gravi come offese all'onore, incendi dolosi e violazioni della pace giurata, passibili della pena capitale o di pesanti ammende. Al suo esercizio erano connesse regalie (tra l'altro diritti di caccia, sul bestiame senza padrone e le api sciamate, sull'eredità dei giustiziati) ed entrate quali ammende, laudemi e diritti di manomorta. Dal XIV sec. la suprema autorità giur. di conti e balivi imperiali fu acquisita dalle nuove potenze emergenti, le città e i cant. rurali. Insieme al diritto penale, nel XVIII sec. quest'ultima nella maggior parte dei casi divenne prerogativa dello Stato o fu almeno soggetta alla sua supervisione.

La bassa giustizia si occupava delle infrazioni minori di ordine quotidiano (ad esempio violazione delle norme relative allo sfruttamento di campi e boschi), sanzionate con multe in denaro, e di cause di diritto civile (proprietà, debiti pecuniari, pegni, curatele). Legata ai diritti di banno e giurisdizione, era spesso esercitata dal detentore della signoria fondiaria, ma poteva trovarsi anche in altre mani, visto che giurisdizione e potere politico non per forza coincidevano. I signori giustizieri avevano diritto agli introiti derivanti dall'esercizio della loro funzione e, in parte, a regalie. Fino al 1798 i detentori della bassa giustizia furono estremamente eterogenei (città, collettività rurali, signori fondiari, autorità cant.).

Il confine tra alta e bassa giurisdizione era fluido, per cui dal XV sec. i signori giustizieri si contesero spesso la "media giustizia" (ted. Frevelgerichtsbarkeit), intentando processi per aggiudicarsela.

Il pluralismo del sistema giudiziario nei sec. centrali e finali del ME accentuò la concorrenza tra tribunali laici e religiosi. In origine la competenza di questi ultimi si limitava ai membri del clero e alle questioni ecclesiastiche; essendo più efficienti nell'amministrazione della giustizia attrassero però anche altri soggetti. Al fine di tutelare i propri tribunali, i diritti civici, i diritti territoriali e tutte le alleanze (a partire da quella tra Berna e Bienne del 1297) vietarono a laici e membri del clero di rivolgersi a tribunali ecclesiastici forestieri. La carta dei preti del 1370 estese questo divieto all'insieme dei territori conf., sotto minaccia di sanzioni e altre azioni nei confronti dei trasgressori. Il confine tra giurisdizione secolare ed ecclesiastica rimase tuttavia incerto, in particolare in materia civile (matrimonio, tutela, testamento, usura).

I tribunali sinodali, corti vescovili itineranti che vigilavano sui costumi, e le istanze ecclesiastiche che ne presero il posto persero la loro importanza al più tardi nel XVI sec. Nei cant. catt., fino al 1798 il tribunale vescovile mantenne le sue prerogative in materia ecclesiastica. In seguito alla Riforma, dal 1525 i cant. rif. si dotarono di concistori, tribunali religiosi sottoposti al controllo delle autorità secolari.

Tribunali cittadini e rurali, tribunali speciali

Prima del 1800 esisteva una grande varietà di tribunali. Svariate erano anche le relative denominazioni; lo stesso termine poteva indicare corti di giustizia simili ma anche molto diverse tra loro. L'espressione Vogtgericht nei sec. centrali del ME indicava ad esempio il tribunale del balivo imperiale (Reichsvogt), mentre più tardi quello del balivo vescovile e, in riferimento ai conventi, anche la giurisdizione sui beni immobili dell'avogadro. Nel XV-XVI sec. cant. urbani e rurali la utilizzarono per designare il tribunale del balivo (nel XVII-XVIII sec. chiamato anche Amtsgericht).

Nella storia costituzionale delle città, i Consigli ebbero un ruolo cruciale quale istanza giudiziaria. L'amministrazione della giustizia, esercitata in origine dal signore cittadino risp. dai suoi rappresentanti (ad esempio il balivo imperiale a Zurigo, lo scoltetto a Berna), passò gradualmente, sotto la supervisione di questi ultimi, al Consiglio cittadino. Dopo aver acquisito l'alta giustizia sulle campagne, le città vi istituirono una propria organizzazione giudiziaria sulla base delle antiche giurisdizioni comitali. Esse mantennero il sistema delle assemblee ordinarie (placiti generali; in ted. Landtag o ungebotenes risp. echtes Ding), tenute due o tre volte all'anno, a cui ogni uomo maggiorenne era tenuto a partecipare; inoltre convocavano placiti straordinari (gebotenes Ding). Il Consiglio cittadino, organo allo stesso tempo legislativo ed esecutivo, costituiva la suprema autorità giudiziaria sia in territorio urbano sia nella campagna: il principio della separazione dei poteri all'epoca era ancora sconosciuto. Sommersi dai procedimenti, nel XIV-XV sec. i Consigli istituirono tribunali cittadini, composti da membri del Gran Consiglio, a cui demandarono la bassa giustizia e le cause civili. Nelle città soggette tali attribuzioni rimasero prerogativa del Piccolo Consiglio presieduto dallo scoltetto, da cui il nome di tribunale dello scoltetto. Nei cant. rurali la massima istanza giudiziaria era costituita dalla Landsgemeinde. Nelle aree germanofone, nel XVI sec. si diffuse il termine Malefizgericht per indicare il tribunale criminale. I tribunali di bassa giustizia con competenze in ambito penale erano denominati Frevelgerichte.

Soprattutto le assise di bassa giustizia, categoria a cui apparteneva la maggior parte dei tribunali delle città soggette (detti dello scoltetto, del Consiglio o della città), si caratterizzavano per una grande varietà. Nelle signorie fondiarie, le corti di bassa giustizia erano comunemente denominate Twinggericht (Zwinggericht a est della linea Reuss-Napf). Il loro appellativo poteva però anche fare riferimento alla carica del giudice incaricato di presiedere le sedute a nome del signore (avogadro, usciere, Ammann, cellario, maior, métral), al periodo in cui si tenevano le udienze (placito di maggio, d'autunno, di S. Ilario) o alla loro frequenza (tribunale giornaliero, tribunale settimanale, placito annuale). Apposite istanze (tribunali dei feudi, del cellario, dell'avogadro, tribunali curtensi) si occupavano dei passaggi di proprietà e dei contenziosi relativi ai beni immobili. Le corti di bassa giustizia composte da assessori (Geschworenengerichte) che avevano prestato giuramento erano denominate tribunali dei giurati.

Nel tardo ME si formarono giurisdizioni indipendenti (Freigerichte, Freiämter) a cui, a seconda della regione, facevano capo gli uomini liberi (ad esempio a Willisau) o i detentori (liberi e non liberi) di beni allodiali (Affoltern am Albis) o a cui spettava sia l'alta sia la bassa giustizia (alto Vallese, Laax). A tutela dei mercanti in viaggio furono creati tribunali speciali, convocati su richiesta del querelante, che in cambio di tributi maggiorati giudicavano le vertenze tra forestieri e locali e tra forestieri secondo una procedura più rapida. Una funzione analoga era svolta dai Gassengerichte della Svizzera centrale.

Nelle città le diverse categorie professionali disposero già presto di tribunali speciali. I primi furono quelli dei mercanti, che applicavano il relativo diritto (come ad esempio il tribunale dell'avogadro del capitolo di Basilea). Un po' più tardi, dal XIV sec., anche gli artigiani e le loro corporazioni ebbero le proprie istanze, le cui competenze si limitavano alle infrazioni di natura professionale e alle violazioni compiute nelle numerose sale di mescita (Trinkstuben). Pure gli artigiani ambulanti come i calderai (royaumes) e, dal XVI sec., anche i maestri artigiani delle campagne facevano capo a tribunali professionali. Nelle comunità di sfruttamento, ad esempio degli alpeggi, l'assemblea annuale degli aventi diritto fungeva da collegio giudicante.

Nel tardo ME, tutte le alleanze conf. contenevano disposizioni vincolanti in materia di giustizia. Per la composizione pacifica dei conflitti veniva attribuita grande importanza all'arbitrato. Accanto alle decisioni della Dieta fed., tale procedura rappresentò la principale forma di regolamentazione dei rapporti giur. all'interno della Conf. In epoca moderna, i procedimenti arbitrali, meno costosi, prevalsero sui processi svolti davanti a un tribunale.

Personale e rituali giudiziari

Ovunque i tribunali erano composti da una giuria (assessori) e da un giudice che presiedeva il dibattimento. Generalmente gli assessori, sia nelle città (membri del Piccolo e del Gran Consiglio) sia nei villaggi, non erano specialisti del diritto. Il ruolo di giudice era ricoperto dal signore in prima persona o da un suo rappresentante. Il conte, così come le autorità che gli succedettero, si faceva rappresentare al placito generale dal castellano o dal balivo, e nel Consiglio cittadino dallo scoltetto o dal borgomastro. In assenza di questi ultimi subentravano dei sostituti (gli uscieri o il vicebalivo al posto del balivo; nei Consigli un membro appositamente designato).

Nelle città dove i Consigli fungevano anche da tribunale, l'assise comprendeva tutti i Consiglieri o una parte di essi specialmente designata a tale scopo (ad esempio tribunale dei Sessanta a Berna). Sia nei centri urbani sia in campagna, le corti di bassa giustizia erano di regola composte da 12 membri, ma talvolta ne contavano anche di meno (ad esempio tribunale degli Undici a Nidvaldo) o di più (tribunali dei Quindici di Uri e Obvaldo). Segni distintivi del giudice erano la verga e, dal XVI sec., il mantello nei colori dell'autorità signorile (antichità giuridiche). Di norma era il giudice a interrogare le parti e i testimoni; quando si ricorreva alla tortura tale compito spettava invece al carnefice. La redazione dei verbali delle udienze e degli interrogatori, inizialmente affidata ai cancellieri cittadini, nel XV-XVI sec. passò ai cancellieri dei tribunali; in campagna divenne compito dei landscribi preposti all'attività notarile. Gli uscieri in veste di messi di tribunale erano responsabili per le citazioni davanti al tribunale e i pignoramenti.

Davanti alla corte erano le parti a condurre le udienze. Esse si servivano di avvocati come portavoce e rivolgevano le loro richieste al giudice. Quest'ultimo invitava i giurati a pronunciare il verdetto, fondato sulle dichiarazioni delle parti e le prove prodotte (deposizioni, sopralluoghi, documenti scritti). Nel XV e XVI sec. il giuramento (delle parti, dei testimoni) sostituì l'ordalia medievale - prova del fuoco, dell'acqua, ius feretri o ius cruentationis (credenza che le ferite del cadavere sanguinassero alla presenza dell'assassino) - come mezzo probatorio. Le sentenze erano espresse all'unanimità o a maggioranza. Nelle situazioni di parità risultava decisivo il voto del giudice.

Il grado di appello (diritto procedurale) scaturì dalla prassi, comune nel ME, di ricorrere a consigli e pareri di istanze superiori. Nel XV e XVI sec. le autorità regolamentarono le relative procedure e, arrogandosi spesso la funzione di istanza suprema, sottoponevano i verdetti a una verifica sostanziale e formale. Nelle campagne generalmente i ricorsi contro decisioni dei tribunali di bassa giustizia erano trattati dapprima dal signore giustiziere o dal balivo, e poi dal Piccolo Consiglio della città capoluogo o, nei cant. rurali, dalla Landsgemeinde. Nei baliaggi settentrionali del principato vescovile di Basilea, sudditi dell'Impero, le sentenze del Consiglio aulico potevano essere riformate in appello dalla Camera imperiale.

Fontana della Giustizia a Soletta. Scultura realizzata nel 1561 da Laurent Perroud (Bibliothèque de Genève, Archives A. & G. Zimmermann).
Fontana della Giustizia a Soletta. Scultura realizzata nel 1561 da Laurent Perroud (Bibliothèque de Genève, Archives A. & G. Zimmermann). […]

Per mezzo di mandati, dal XV-XVI sec. lo Stato vincolò sempre più strettamente il sistema giudiziario alla propria legislazione e giurisprudenza e interferì nelle competenze dei tribunali esistenti. Ai placiti generali, macchinose assise popolari preposte alla giustizia criminale, fu lasciata solo la proclamazione rituale delle sentenze, deliberate già in precedenza dalle stesse autorità sulla base degli atti prodotti dai balivi (interrogatori, deposizioni). A livello inferiore, i tribunali di bassa giustizia persero di importanza a vantaggio dei balivi come giudici unici, poiché le controversie spesso finivano direttamente davanti a questi ultimi saltando la prima istanza. Alle corti di bassa giustizia locali rimase così in pratica solo la giustizia civile.

I rituali giudiziari di origine medievale, e in particolare la condotta dei processi in tutti i gradi di giudizio, rimasero pressoché invariati fino al 1798. Le formule e gli atti in prevalenza simbolici, ampiamente documentati, erano regolamentati con precisione, come nel caso della tradizionale citazione a comparire rivolta ai latitanti in occasione di tre placiti generali consecutivi. Le consuetudini e la terminologia giur. adottata dai giurati erano generalmente conosciute dalla pop. Per questo motivo erano anche facilmente oggetto di parodie in occasione di procedimenti fittizi inscenati da congreghe giovanili e soc. carnascialesche.

Sedi dei tribunali

Nel tardo ME i placiti si svolgevano a cielo aperto in appositi luoghi, al riparo di alberi (tigli) o muri di cinta (cimiteri fortificati) e nei pressi di strade pubbliche (strade imperiali), crocevia, piazze e ponti. Il loro carattere pubblico e la loro legittimità assumevano grande importanza ed erano menz. nel preambolo dei verbali. Il giudice sedeva su uno scranno fisso in pietra o mobile in legno, di fronte all'area circolare (Ring) all'interno della quale, su panche in legno, sedevano i giurati, separati dal pubblico da una recinzione. In maniera analoga anche i tribunali di bassa giustizia si riunivano a cielo aperto, in città sulla piazza del mercato o davanti al palazzo del Consiglio, in campagna lungo incroci stradali, sotto un tiglio o all'interno di cimiteri. I tribunali legati alla signoria fondiaria si riunivano all'interno delle curtes signorili.

In seguito alla crescente attività dei tribunali, nelle città le sedute furono spostate all'interno di idonei spazi chiusi (spec. sale consiliari), al riparo dalle intemperie. Significativa a questo proposito è la denominazione (Richthaus, letteralmente "palazzo di giustizia") del più antico palazzo del Consiglio di Basilea (fino al 1273/90), situato nei pressi del mercato del pesce. In campagna dal XVI sec. i tribunali si riunivano nelle locande (talvolta all'interno di un'apposita sala); nelle località più grandi anche nelle sedi delle soc. di tiro e negli ostelli per garzoni (ad esempio a Seengen). Alcune entità territoriali rurali disponevano di appositi edifici pubblici (ad esempio il Landhaus di Meiringen). I tribunali degli artigiani si riunivano nelle sedi e nelle sale di mescita delle corporazioni (Trinkstuben); in campagna nelle osterie.

Mutamenti del sistema giudiziario dopo il 1800

Durante l'ancien régime gli Stati territoriali posero le basi per il rinnovamento del sistema giudiziario. Legati alla tradizione, non furono però in grado di imporre mutamenti radicali. Nel 1798 le corti di alta giustizia erano perlopiù sotto controllo statale, mentre quelle di bassa giustizia, che avevano ormai perso gran parte della loro importanza, erano ancora spesso in mano privata.

La Repubblica elvetica (1798-1803) ruppe radicalmente con il pluralismo giudiziario tradizionale e trasferì tutte le competenze in materia allo Stato. In seguito alla separazione dei poteri e all'uniformazione delle strutture statali, la giustizia divenne compito di organi pubblici indipendenti. I tribunali ecclesiastici non furono più tollerati e quelli speciali aboliti. Lo Stato unitario istituì il Tribunale supremo come ultima istanza di ricorso, spec. per i reati capitali, per cui tutti i cant. erano tenuti a designare un giudice. Ogni cant. disponeva di un tribunale cant. (13 membri) quale seconda e ogni distr. di un tribunale distr. quale prima istanza. Sul modello franc. vennero concepite giudicature di pace incaricate di mediare nelle cause civili. Anche se la Repubblica elvetica, a causa della sua durata effimera, non riuscì ad attuare la riforma della giustizia, i suoi principi ispiratori sopravvissero e furono in seguito realizzati gradualmente.

Sovranità giudiziaria cantonale

La Mediazione nel 1803 ripristinò la sovranità giudiziaria dei cant. Malgrado il comune modello franc., l'organizzazione della giustizia nei diversi cant. seguì strade diverse, pur rimanendo lontani dall'estremo pluralismo dell'ancien régime. Come durante l'Elvetica, i membri del tribunale furono chiamati giudici e il giudice alla loro testa pres. Tribunali di grado inferiore, preposti soprattutto alla giustizia civile, subentrarono alle corti di bassa giustizia prerivoluzionarie. I tribunali distr., in alcuni cant. anche denominati diversamente (tribunale dei Sette a Obvaldo), giudicavano in prima risp. in seconda istanza cause civili e penali. La corte d'appello o d'assise costituiva il grado di giudizio supremo, tranne per i contenziosi di carattere amministrativo, di competenza del Piccolo Consiglio. Questa org. giudiziaria rimase in seguito sostanzialmente inalterata; fino al 1848 furono solo gradualmente aboliti i tribunali di livello inferiore. Alcuni cant. più piccoli rinunciarono alla creazione di tribunali distr.

La corte penale del tribunale cantonale di Svitto. Fotografia di Josef Bettschart, 1894 (Staatsarchiv Schwyz, Fotoslg. 01.370).
La corte penale del tribunale cantonale di Svitto. Fotografia di Josef Bettschart, 1894 (Staatsarchiv Schwyz, Fotoslg. 01.370). […]

Con la Rigenerazione (1830) venne reintrodotto il principio della separazione dei poteri. L'idea di creare tribunali penali di prima istanza da alcuni cant. fu attuata già negli anni 1830-40 (ad esempio Zurigo, che ne istituì da tre a sei per distr.), mentre altri li costituirono più tardi sotto forma di corti d'assise (ad esempio Berna, 1846-1928). I tribunali d'appello (nella Svizzera ted. denominati anche Obergericht o Kantonsgericht) continuarono a fungere da istanza suprema. Una novità fu la nomina di giudici supplenti presso tutti i tribunali. Sull'esempio franc., i cant. introdussero un ministero pubblico indipendente quale autorità inquirente e d'accusa. In seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale sviz. nel 2011, tale organo esiste ormai in tutti i cant., così come a livello fed. (procuratore generale della Conf.) e nella giustizia militare (uditore). Diversi cant., spec. quelli nati nel periodo rivoluzionario, ancora all'inizio del XXI sec. mantenevano l'istituto del giudice di pace quale istanza di mediazione.

In linea di principio i giudici non devono per forza essere giuristi. Nei tribunali distr. ciò vale per i membri semplici (da tre a cinque); il pres. deve per contro avere alle spalle una formazione giur. Le corti d'assise, che all'inizio del XXI sec. esistevano ancora nei cant. di Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Friburgo, Soletta, Argovia, Zurigo e Ticino, chiamate a giudicare reati gravi in assenza di confessione, erano composte da giudici di professione e da giurati (assessori) laici, che in origine deliberavano separatamente (in seguito congiuntamente). Il nuovo Codice di procedura penale sviz. ha portato alla soppressione delle corti d'assise.

Tribunali federali

I giudici (a sinistra) e gli imputati (a destra) circondano le tavole della legge. Scultura realizzata attorno al 1925 da Carl Albert Angst per l'architrave del portone principale del Tribunale federale di Losanna (Bibliothèque de Genève, Archives A. & G. Zimmermann).
I giudici (a sinistra) e gli imputati (a destra) circondano le tavole della legge. Scultura realizzata attorno al 1925 da Carl Albert Angst per l'architrave del portone principale del Tribunale federale di Losanna (Bibliothèque de Genève, Archives A. & G. Zimmermann).

Dopo il 1803 non fu istituito un tribunale supremo fed. L'Atto di mediazione conferì alla Dieta fed. il ruolo di istanza suprema in caso di controversie tra i cant.; in questo caso i delegati dovevano giudicare liberamente e senza istruzioni da parte delle rispettive autorità. Con la Restaurazione, nel 1815 si tornò all'antico sistema dell'arbitrato. Solo con la Costituzione fed. del 1848 (art. 94) fu istituito il Tribunale federale, dal 1875 con sede permanente a Losanna. Al 1917 risale il Tribunale fed. delle assicurazioni di Lucerna, sorto quale sezione autonoma del Tribunale fed. Per sgravare quest'ultimo da dibattimenti che richiedono molto tempo, quali gradi di giudizio preliminari vennero creati il Tribunale penale fed. a Bellinzona (2004) e il Tribunale amministrativo fed. (2007, dal 2012 con sede a San Gallo). Sul piano fed. opera anche la giustizia militare.

Nuovi tribunali

Il concetto di tribunale amministrativo risale alla Mediazione. Realizzati in alcuni cant. (tra cui Argovia, San Gallo, Vaud), scomparvero nuovamente nel 1830. Dopo il 1870 l'idea riemerse: il primo cant. a istituire un tribunale amministrativo fu il Vallese (1877), seguito da Berna (1893), Basilea Città (1928) e poi da altri cant. Dove questi tribunali non esistevano o non esistono ancora, tale ambito compete alle autorità amministrative, alla giustizia civile o al Tribunale fed., che dal 1928 assume anche la funzione di tribunale amministrativo fed. Sulla base del diritto fed., dal 1911 sorsero tribunali cant. delle assicurazioni per procedimenti di prima istanza.

Il grande sviluppo economico, tecnico e industriale rese necessaria la creazione di nuove corti speciali. Tribunali commerciali, composti da giuristi e laici esperti, furono costituiti solo dopo il 1850, anche se collegi simili erano esistiti già durante l'ancien régime (tribunali dei forestieri, direttori commerciali, Consigli di commercio) o, dietro influenza franc., erano stati creati nel periodo rivoluzionario (tribunale commerciale di Ginevra, 1798-1891), spec. nei cant. dove l'attività commerciale era intensa (tra gli altri, Zurigo, Argovia, Berna, San Gallo).

Nello stesso periodo, i cant. fortemente industrializzati (ad esempio Zurigo nel 1866) istituirono tribunali del lavoro sul modello franc. e ted., incaricati di dirimere a basso costo e in tempi brevi contenziosi legati ai rapporti di lavoro nell'artigianato e nell'industria. Tali istanze nacquero dapprima nelle città e in seguito anche nei sobborghi industriali, in parte anche sulla base di collegi giudicanti preesistenti (ad esempio quello dell'industria del ricamo a San Gallo). Più o meno contemporaneamente sorsero uffici di conciliazione, preposti alla soluzione rapida e in via amichevole di vertenze tra datori di lavoro e maestranze (ad esempio in caso di scioperi o serrate), soprattutto per tutelare i lavoratori privi di mezzi.

Riferimenti bibliografici

  • HWSVw, 2, 293-303, 494-498
  • HRG, 1, 1545-1547, 1563-1576
  • L. Carlen, Rechtsgeschichte der Schweiz, 19883
  • LexMA, 4, 1322-1327
  • R. Pahud de Mortanges, Schweizerische Rechtsgeschichte, 2007
  • R. Ceschi, Parlare in tribunale: la giustizia nella Svizzera italiana dagli Statuti al Codice penale, 2011
Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Tribunali", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 11.01.2018(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009634/2018-01-11/, consultato il 14.04.2024.